Vendite art.107 L.F.

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Ai sensi dell’art. 107, comma 1 legge fallimentare "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati". Nel programma di liquidazione il curatore indica, per ogni bene o tipologia di beni, le modalità ed i tempi di vendita.

Al fine di pervenire ad una puntuale individuazione delle caratteristiche delle "procedure competitive" da mettere in atto si pone, quale primaria esigenza, quella di fornire idonei strumenti di qualificazione, potendosi valutare come competitivi solo quei meccanismi processuali che siano finalizzati all'ottenimento del miglior risultato possibile, nel minor tempo possibile, con la maggior trasparenza possibile. In coerenza con le considerazioni che soprascritte e in mancanza di una chiara indicazione normativa si può affermare che le "vendite competitive" possono ragionevolmente qualificarsi tali quando prevedano complessivamente:

  • Un sistema incrementale di offerte;
  • Un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza endo-processuale ottenuta con la comunicazione alle parti;
  • Regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente;
  • Completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati.